Allenatore esonerato? Fino al 30 dicembre può fare il secondo tesseramento

Valentina Battistini candidata alla presidenza del CRL

Allenatore esonerato? Fino al 30 dicembre ha la possibilità di fare un secondo tesseramento. Il Comitato Regionale Lombardia ha precisato la scadenza (prolungandola) per la possibile nuova ripartenza di un tecnico “lasciato a casa” dal proprio club.

Con due precisazioni: che la nuova squadra partecipi a un campionato o sia inserita in un girone diverso da quella precedente. E che il nuovo tesseramento avvenga una sola volta.

Il comunicato del CRL

Il Comitato Regionale Lombardia ricorda alle Società quanto riportato nell’Accordo FIGC-LND-AIAC, consultabile in allegato, e riassunto come segue.

Un tecnico, allenatore o allenatrice, esonerato prima del 30 dicembre 2026, da una società della LND o da una società di “puro Settore Giovanile“, potrà tesserarsi nuovamente nella stagione in corso per un altro club della FIGC. Dunque, per la quinta annata consecutiva, a partire dal 2022, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Associazione Italiana Allenatori Calcio, in deroga alla normativa vigente di tesseramento federale.

Condizione richiesta per beneficiare di questo Accordo è che la nuova società affiliata FIGC partecipi ad un campionato o a un girone diverso da quello della Società che ha esonerato il tecnico. Inoltre lo stesso soggetto potrà ritesserarsi una sola volta nella stagione in corso.

Questa deroga non vale per gli allenatori o allenatrici esonerati da squadre partecipanti alle attività giovanili di base.

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