, per via della rottura dell’impianto di illuminazione. E’ stata data alla società di casa la responsabilità di quanto successo.
Con questa sentenza, il Pavia sale a quota 7 punti in classifica, mentre l’Oltrepò scende a quota 3, perdendo il punto che stava maturando sul campo.
Respinto, invece, il reclamo della Varesina che aveva chiesto l’errore tecnico per il fischio del direttore di gara dopo una rimessa laterale nella partita contro la Correggese.
Giudice Sportivo – Oltrepò-Pavia 0-3
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD OLTREPO’’ FBC, con il quale si chiede che venga disposto la prosecuzione della gara in epigrafe, interrotta e poi sospesa al 32º minuto del secondo tempo, sul punteggio di 1-1, a causa dell’interruzione dell’illuminazione della torre faro n. 3, che, dalle verifiche successivamente effettuate risultava una rottura dei teleruttori della torre faro interessata, componenti collocati in prossimità delle lampade, a circa 40 metri di altezza e non sostituibili nell’immediato.
- lette le osservazioni difensive fatte pervenire dal PAVIA CALCIO 1911, con le quali si evidenzia come la sospensione della gara sia da ricondurre ad ipotesi che esula dalla forza maggiore e pertanto chiede che sia inflitta alla ASD OLTREPO’’ FBC la punizione della perdita della gara in esame, ex art. 10, comma 1, CGS, ritenendo che il sodalizio di casa sia responsabile delle circostanze che hanno impedito il regolare svolgimento della medesima.
- lette le ulteriori deduzioni della ASD OLTREPO’’ FBC con cui vengono sostanzialmente ribadite le argomentazioni già rappresentate ed in più vengono prodotte due dichiarazioni poste a sostegno della propria ricostruzione:
a) la prima della IMPEL s.r.l., società adibita alla manutenzione dell’impianto secondo cui “Il guasto avvenuto 12/09/2026 alle ore 22.00 circa, è stato causato da un imprevedibile e straordinario sbalzo di tensione che ha generato il mancato funzionamento della torre 3, e la riparazione del guasto non sarebbe stata possibile nell’immediato per motivi di sicurezza e di reperibilità del materiale elettrico”.
b) La seconda del Comune di Broni – Settore pianificazione che, nel confermare la propria competenza per gi interventi di straordinaria amministrazione, qualifica come “intervento di manutenzione straordinaria” quello “recentemente eseguito a seguito del guasto occorso alla torre faro n. 3”.
- rilevato come affinché sia integrata la forza maggiore, l’orientamento giurisprudenziale consolidato, richiede che ricorrano tre requisiti concorrenti: imprevedibilità dell’evento, inevitabilità/irresistibilità dei suoi effetti anche usando la diligenza dovuta, ed estraneità dell’evento alla sfera di controllo e organizzazione del soggetto tenuto all’adempimento
- rilevato che, alla luce di quanto precede, un guasto elettromeccanico di un teleruttore non rappresenta, in sé, un evento eccezionale: è un componente soggetto a usura, il cui malfunzionamento rientra tipicamente tra i rischi che il concessionario – tenuto agli obblighi di gestione, custodia, cura e conservazione, come conferma il Comune di Broni – di un impianto (tanto più uno destinato a manifestazioni pubbliche in orario serale, con obblighi di sicurezza e continuità del servizio) deve prevenire attraverso manutenzione programmata, verifiche periodiche e piani di pronto intervento.
- rilevato che i guasti tecnici di apparecchiature ordinarie sono normalmente considerati un rischio organizzativo interno, salvo che si provi che il guasto derivi da un fattore realmente eccezionale ed imprevedibile (un evento atmosferico anomalo, un atto di terzi, etc..) a cui si fatica a ricondurre lo sbalzo di tensione, che la società qualifica come “imprevedibile e straordinario”, ma senza offrire elementi che consentano effettivamente di provarne tale connotato.
P.Q.M.
Delibera:
- di respingere il reclamo;
- di infliggere alla ASD OLTREPO’ FBC la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di addebitare la tassa di reclamo sul conto della ASD OLTREPO’’ FBC.
Giudice Sportivo – Correggese-Varesina
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla VARESINA SPORT CV SSD a RL con il quale si richiede:
a) in via principale, che venga inflitta alla SSD CORREGGESE CALCIO 1948 ARL la punizione sportiva della perdita della gara, della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 5, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto il calciatore GUELLA WILSON HENRI, schierato con il n. 4 dalla SSD CORREGGESE CALCIO1948 ARL, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto ancora svincolati e non tesserati con la predetta società sportiva;
b) in via subordinata, che venga disposta la ripetizione della gara per presunto errore tecnico del Direttore di gara che, in violazione della Regola 15 del giuoco del calcio, non avrebbe invertito una rimessa nonostante l’inutile decorso dei 5 secondi.
- lette le memorie autorizzate fatto pervenire dalla VARESINA SPORT CV SSD a RL, con cui la società rinuncia al primo motivo di ricorso – avendo acquisito contezza, tramite Comunicato Ufficiale n. 20 del 22 settembre 2026, della circostanza che il calciatore GUELLA WILSON HENRI “risulta essere tesserato per la SSD CORREGGESE CALCIO 1948 ARL a far data dal 9 settembre 2026” – ed insiste nell’accoglimento del secondo motivo.
- esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante;
- considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte o di cui si chiede l’acquisizione sono inammissibili;
- rilevata, l’impossibilità di rilevare presunte violazioni regolamentari in presenza di una valutazione discrezionale del direttore di gara e riferibile ad un episodio di gioco;
P.Q.M.
Delibera:
- di respingere il reclamo;
- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SSD CORREGGESE CALCIO 1948 ARL – VARESINA SPORT CV SSD a RL 2 – 1;
- di addebitare sul conto della A.S.D. CASTRUMFAVARA la tassa di reclamo;





La partita era da ripetere, il quadro di un teleruttore e poi la sostituzione non può essere un elemento valido per convalidare
Una sconfitta a tavolino, chi agisce sulla manutenzione non può prevedere la rottura o deterioramento del componente citato.
Come sempre i giudici fanno il bello e il cattivo tempo come gli pare e piace…….scandaloso!!!!