Giudice Sportivo – Ridotta la squalifica di Massimiliano Villa

Massimiliano Villa confermato al SC United

La Corte d’Appello Territoriale ha accolto il reclamo presentato da Massimiliano Villa, tecnico del SC United, contro la squalifica di otto giornate inflittagli dopo la partita di play off tra SC United e Universal Solaro. Sanzione dimezzata da otto a quattro turni, comunque da scontare nel prossimo campionato. “Una sentenza che fa capire come non c’entrassi nulla in tutto quello che è successo. Ma quella sentenza mi ha stroncato il mercato, perdendo molte proposte probabilmente anche da categoria superiore”, le parole del tecnico.

Il testo della Corte d’Appello Territoriale

Il tecnico SIG. VILLA MASSIMILIANO ha proposto reclamo in proprio avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado, che ha comminato nei suoi confronti la sanzione della qualifica per otto giornate effettive, per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, della terna arbitrale e degli avversari. Inoltre, al termine della gara teneva un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del Commissario di campo.

Nel proprio reclamo, VILLA Massimiliano, sostiene che le accuse formulate a suo carico risultano del tutto spropositate rispetto all’effettivo avvenimento dei fatti.

All’udienza del 21 maggio 2026 compariva il Tecnico VILLA Massimiliano che ha riconosciuto di avere protestato in maniera accesa sino al momento della sua espulsione ma di non essersi mai avvicinato in maniera violenta o intimidatoria nei confronti della terna arbitrale e
dell’ufficiale di campo. E dopo l’espulsione è uscito dal campo senza protestare ulteriormente.

Il VILLA precisa che anche lo scambio di vedute avute con il Commissario di campo è stata una semplice discussione finita senza alcune conseguenze.

Il VILLA ci tiene a precisare di non avere mai minacciato o intimidito nessuno e di non essersi mai avvicinato a meno di 5 metri dalla terna arbitrale e dall’Ufficiale di campo e fa presente che erano presenti anche le Forze dell’Ordine e che se avesse minacciato o intimidito
qualcuno ritiene che sarebbero intervenute.

Il reclamante pertanto chiede una congrua riduzione della sanzione comminata dal GS. Esaminati gli atti ed il reclamo, questa Corte

OSSERVA

Nell’esame della fattispecie concreta, occorre partire dal presupposto, che caratterizza il procedimento di giustizia sportiva, secondo cui il referto di gara, e sue eventuali integrazioni, costituiscono fonte primaria e privilegiata di prova, ex art. 61 comma 1 CGS, cosicché, in mancanza di prova inconfutabile di una loro inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato.

Il Direttore di Gara, nel proprio referto, conferma come il VILLA Massimiliano abbia tenuto certamente un comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti della terna arbitrale ma certamente non minaccioso. Anche nei confronti del Commissario di campo la discussione è stata accesa e vibrante ma non è mai degenerata in offese o minacce.

Per questi motivi la Corte ritiene di poter valutare la condotta del tecnico VILLA Massimiliano con minore severità rispetto a quanto fatto dal Giudice Sportivo.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e riduce la squalifica del tecnico VILLA Massimiliano da otto a quattro giornate effettive.

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