Sentenza che farà giurisprudenza quella emessa ieri dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL. È stato infatti accolto il reclamo presentato dalla Baranzatese avverso la sconfitta a tavolino che gli era stata comminata nella partita di Coppa Lombardia Juniores Reg. B Girone 5, disputata lo scorso 4 settembre contro la Masseroni Marchese. La partita, interrotta al 14′ del primo tempo sul punteggio di 0-0 per un guasto all’impianto d’illuminazione, dovrà quindi essere completata giocando i restanti 76 minuti più eventuale recupero.
Ma come si è arrivati a questa decisione? Quella sera, nel periodo di attesa osservato dall’arbitro, la Baranzatese aveva chiesto di continuare l’incontro sul campo adiacente, interno allo stesso Centro Sportivo e regolamente omologato per la disputa delle partite della squadra di casa. Tuttavia il direttore di gara non aveva ritenuto percorribile questa soluzione, decretando la fine dell’incontro. Di qui il ricorso presentato dai gialloblù per evitare la sconfitta a tavolino inizialmente inflitta dal Giudice Sportivo.
Ieri la Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL ha accolto le ragioni dei milanesi, sostenendo che la decisione della LND di riconoscere alle società l’omologazione di più impianti sportivi è finalizzata a una migliore gestione delle gare da disputarsi. Pertanto, la messa a disposizione da parte della società di un campo alternativo, regolamente omologato e disponibile, immediatamente reperibile e situato all’interno del medesimo Centro Sportivo, soddisfa in situazioni eccezionali e contingenti di forza maggiore l’obbligo della società stessa “del regolare allestimento del campo da gioco, impianto d’illuminazione compreso”.
In questo senso, nonostante l’assenza di precedenti in materia che ha costretto l’ufficiale di gara ad attenersi alla prassi e alle disposizioni generali, la Corte non ha rinvenuto nell’ordinamento federale disposizioni che vietino espressamente di concludere l’incontro già iniziato in un altro campo da gioco, ove le circostanze eccezionali non concentano di concludere in modo ordinario la partita nello stesso campo in cui è iniziata.
In conclusione, le circostanze eccezionali del caso concreto e le caratteristiche del campo di gioco alternativo messo prontamente a disposizione della società, immediatamente reperibile, omologato e sito nelle immediate adiacenze dello stesso campo inizialmente utilizzato per la partita, avrebbero potuto legittimamente consentire la prosecuzione dell’incontro nell’altro campo di gioco.