Il CRL ha pubblicato nel primo pomeriggio di venerdì il “vademecum” per allenamenti congiunti e amichevoli. In particolare, facendo riferimento all’aggiornamento protocollo Dilettanti e S.G.S. emanato dalla FIGC in data 06/05/2021. Lo stesso CRL raccomanda che “tutta l’attività dovrà essere svolta nel massimo rispetto di quanto previsto dal protocollo vigente. Fra cui porte chiuse e senza utilizzo degli spogliatoi, e delle norme governative“. Mentre, per l’organizzazione dei tornei, “seguirà a breve nota esplicativa”.
Allenamenti congiunti e amichevoli
Su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, la FIGC ha concesso il nullaosta in ordine all’applicazione in deroga dell’art. 34, comma 1, del Regolamento di Lega, nella parte inerente lo svolgimento dei c.d. “allenamenti congiunti”. Questi ultimi, pertanto, fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 temporalmente prevista dalle Autorità Governative, potranno essere effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione. Così come previsto, invece, per le gare amichevoli e i Tornei. Quanto sopra, ovviamente, è subordinato al pieno rispetto delle indicazioni emanate con i Protocolli per la ripresa di allenamenti e attività di squadre dilettantistiche e professionistiche”.
Per le amichevoli dell’attività di base, sarà necessario inviare richiesta redatta sull’apposito modulo all’Ufficio Tornei S.G.S. – mail crltorneisgs@lnd.it entro le 24 ore precedenti la partita. Amichevoli attività agonistica del SGS: servirà inviare richiesta redatta sull’apposito modulo all’Ufficio Tornei S.G.S. – mail crltorneisgs@lnd.it per ragioni organizzative e per poter provvedere alla designazione arbitrale 5 giorni prima della partita.
Amichevoli dell’attività Dilettante: sarà possibile inviare richiesta redatta sull’apposito modulo all’Ufficio Sportello Società mail societacrl@lnd.it per ragioni organizzative e per poter provvedere alla designazione arbitrale 5 giorni prima della partita.
Sino alla fine della stagione 2020/21 stante la particolare situazione la tassa approvazione viene ridotta al minimo pari a € 1,00. Restano invariate le spese arbitrali.